Statuto della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche APS

TITOLO I – Denominazione e finalità

Art. 1 – Denominazione-sede-durata
La “Società di Studi Trentini di Scienze Storiche APS” (d’ora in poi Società), fondata nel 1919, è una associazione di promozione sociale e culturale dotata di personalità giuridica.
La Società ha sede in Trento ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi
La Società persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale indicate all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e specificatamente l’attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (lett. i).
La Società svolge la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 – Attività
Le finalità di cui all’articolo precedente risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:
– promozione degli studi storici e storico-artistici, in particolare relativi al territorio, attraverso la pubblicazione delle proprie riviste nonché delle proprie monografie;
– organizzazione di convegni, giornate di studio e seminari;
– promozione di iniziative di carattere storico-documentario ed espositivo;
– collaborazione con associazioni, istituti ed enti aventi le medesime finalità;
– promozione del confronto e della cooperazione tra studiosi;
– sostegno all’attività dei giovani studiosi.
La Società può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.
La Società potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 – Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro
Il patrimonio della Società è costituito, oltre che dai proventi della vendita delle riviste e delle altre pubblicazioni sociali, dai contributi di Enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa.
Il patrimonio della Società, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 
Per quanto qui non previsto, si rimanda all’art. 8 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO II – Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno
La Società è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato; non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione; è retta dai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

Art. 6 – Associati
Possono essere ammessi a far parte della Società le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Per quanto qui non previsto si rimanda all’art. 35 del CTS. 
L’adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione
Ai fini dell’adesione alla Società, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto alla Direzione, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Direzione e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
La Direzione delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. La Direzione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato/a entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Direzione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; possono essere eletti nella Direzione; contribuiscono attivamente agli studi e alla promozione della ricerca; collaborano alla vita della società.
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dalla Direzione sulle questioni riguardanti le attività della Società; hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta alla Direzione.
Gli associati ricevono le riviste pubblicate dalla Società.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
Gli associati hanno il dovere di:
– adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Società, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
– rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dalla Direzione.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato/a si perde per:
– recesso volontario. Ogni associato/a può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta alla Direzione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso;
– mancato pagamento della quota associativa, entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. La Direzione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, la Direzione, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, può deliberare l’eventuale esclusione dell’associato/a. L’associato/a decaduto/a può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.
L’associato/a può invece essere escluso dalla Società per:
– comportamento contrastante con gli scopi della Società;
– persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
– aver arrecato alla Società danni materiali o morali gravi;
– immotivato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dalla Direzione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato/a entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato/a escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Direzione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato/a interessato/a dal provvedimento di esclusione si intende sospeso/a: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’associato/a receduto/a escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Società.

TITOLO III – Norme sul volontariato

Art. 10 – Volontari
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Società e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La Società deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
La Società deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario/a non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario/a possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dalla Direzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 co. 4 del CTS.

Art. 10 bis – Dei volontari e delle persone retribuite
La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il/la volontario/a è associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
La Società svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o eventualmente delle persone aderenti agli enti associati.  
La Società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV – Organi e cariche della Società

Art. 11 – Organi della Società
Sono organi della Società:
– l’Assemblea degli associati;
– la Direzione;
– il/la presidente, il/la vicepresidente e il/la tesoriere;
– l’Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore ovvero quando l’Assemblea lo ritenga opportuno;
– l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.
Sono cariche della Società:
– il/la segretario/a;
– i direttori delle riviste;
– il/la responsabile della comunicazione digitale.
Sono articolazioni della Società:
– le Redazioni delle riviste;
– le Commissioni.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, co. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’elezione degli organi della Società non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano della Società ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’assemblea è convocata dal/dalla presidente della Società, a seguito di delibera della Direzione, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri della Direzione o su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati. In questi casi, il/la presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
Può inoltre essere convocata, in caso di necessità o per ragioni organizzative, in modalità a distanza o mista, anche se presidente e segretario non si trovino nello stesso luogo, purché la legge lo consenta e con modalità tali da consentire la certezza nell’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la partecipazione attiva degli associati.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal/dalla presidente. In caso di suo impedimento subentra il/la vicepresidente o un/a consigliere/a delegato/a dalla Direzione.
La convocazione va effettuata almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea tramite comunicazione scritta all’indirizzo depositato. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e dal/dalla verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede della Società.

Art. 13 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
Ciascun associato/a ha diritto ad un solo voto.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’associato/a impossibilitato/a a intervenire all’Assemblea potrà delegare a rappresentarlo/a un altro associato/a, consegnandogli il modulo allegato alla convocazione validamente firmato. Ciascun associato/a potrà esercitare non più di una delega, da consegnare al presidente in occasione dell’Assemblea.
Per le votazioni si procede con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.  

Art. 14 – L’Assemblea degli associati: competenze e quorum
E’ compito dell’Assemblea ordinaria:
– deliberare sulle relazioni sull’attività sociale e sulle relazioni finanziarie;
– approvare il bilancio di esercizio consuntivo e bilancio preventivo redatto dalla Direzione;
– eleggere e revocare i membri della Direzione;
– eleggere e revocare l’Organo di controllo;
– eleggere e revocare l’Organo di revisione;
– decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Società;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– deliberare su qualsiasi altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
E’ compito dell’assemblea straordinaria:
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
– deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Società.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Società, l’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nel caso di parità di voti nelle votazioni palesi è decisivo il voto del presidente.

Art. 15 – La Direzione della Società: composizione, regole di convocazione, di funzionamento e di voto
La Direzione della Società (d’ora in poi Direzione) è l’organo amministrativo della Società; si compone di tredici consiglieri, eletti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 14. In caso di parità di voti prevale l’eletto/a con maggiore anzianità sociale. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
La Direzione è convocata dal/dalla presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri e può essere tenuta, in caso di necessità o per ragioni organizzative, in modalità a distanza o mista, anche se presidente e segretario/a non si trovano nello stesso luogo – se ed in quanto previsto dalla legge – e con modalità tali da consentire la certezza nell’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la partecipazione attiva dei consiglieri ai lavori.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
La Direzione è presieduta dal/dalla presidente o, in sua assenza, dal/dalla vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduta da altro/a consigliere/a individuato/a tra i presenti.
La riunione è valida in presenza di almeno sette consiglieri; la Direzione delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove, se richiesto da almeno un consigliere/a, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e dal/dalla segretario/a o in su assenza dal/dalla verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione, conservato nella sede della Società.
La carica di consigliere/a si perde per:
– dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Direzione;
– revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Società, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Società;
– perdita della qualità di associato/a a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
In caso di cessazione dalla carica di un/a consigliere/a per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, subentra il primo dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Direzione vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà – se ed in quanto sia consentito dalla normativa – l’art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest’ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l’assemblea che li sostituisce.
Nel caso in cui rimangano in carica meno di sette consiglieri, dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione l’Assemblea ordinaria per l’elezione dell’intera Direzione. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 –  Competenze della Direzione
Alla Direzione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed in particolare la Direzione:
– redige il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
– esercita funzione consultiva e di controllo sull’amministrazione della Società e autorizza le spese;
– esercita funzione consultiva e propositiva sulle attività scientifiche ed editoriali della Società;
– elegge al proprio interno il/la presidente, il/la vicepresidente, il/la tesoriere/a, il/la segretario/a e le altre cariche sociali;
– decide sulle domande di adesione alla Società e sull’esclusione degli associati;
– collabora con il/la presidente e le altre cariche al buon funzionamento della Società;
– cura la tenuta dei libri sociali della Società;
– delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
– adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Società;
– adotta la strategia della gestione complessiva per il conseguimento degli obbiettivi previsti dal presente statuto, definisce il programma annuale delle attività nonché l’indirizzo dell’attività scientifica;
– determina, anche annualmente, l’ammontare della quota associativa e le eventuali forme degli ulteriori contributi a carico degli associati.
Il bilancio sociale, se dovuto per legge, deve essere approvato dalla Direzione, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 17 – Durata delle cariche sociali
Direzione e cariche sociali hanno durata triennale. È ammessa l’elezione per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 18 – presidente e vicepresidente
Il/la presidente ha la rappresentanza legale della Società, firma i contratti e i documenti, convoca e presiede le assemblee e le riunioni della Direzione, dirige e coordina le attività sociali, cura l’esecuzione dei deliberati.
Il/la vicepresidente sostituisce il/la presidente in caso di assenza o di impedimento. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in questo caso, al/alla vicepresidente.

Art. 19 – Organo di controllo e Organo di revisione
L’Organo di controllo, ove necessario ai sensi del Codice del Terzo Settore ovvero quando nominato dall’Assemblea anche volontariamente, è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea non necessariamente tra gli associati. L’Organo di controllo elegge il/la proprio/a presidente e assolve le funzioni assegnate dalle leggi vigenti.
I componenti dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all’interno della Società.
Ai sensi dell’art 30 del Codice del Terzo Settore, è compito dell’Organo di controllo:
– vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, e sul suo concreto funzionamento;
– esercitare il controllo contabile;
– esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
– attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
– partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Nei casi previsti dall’art. 31, co. 1, del Codice del Terzo settore, l’Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché ne ricorrano i presupposti di legge.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, l’Assemblea, qualora non intenda far esercitare la revisione all’Organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 20 – segretario/a
Il Segretario verbalizza le adunanze della Società, segue la corrispondenza sociale, cura il protocollo e la corretta conservazione dell’archivio e delle pubblicazioni sociali.

Art. 21 – tesoriere/a
Il Tesoriere provvede all’amministrazione finanziaria in conformità dei deliberati dell’Assemblea generale e della Direzione; cura i registri contabili e predispone i bilanci.

Art. 22 – direttori delle Riviste e Redazioni
I Direttori delle Riviste sono responsabili della scelta dei testi da pubblicare sulle Riviste sociali; nominano – d’intesa con la Direzione – le Redazioni e ne convocano e presiedono le riunioni; costituiscono il tramite fra le Redazioni e la Direzione e informano la Direzione sull’attività editoriale delle Riviste.

Art. 23 – responsabile della comunicazione digitale
Il/la responsabile della comunicazione digitale si occupa delle attività di comunicazione online della Società.
Account e credenziali per l’accesso al sito, alla rete e ai social network sono proprietà della Società e devono essere restituiti al termine del mandato.

Art. 24 – Commissioni
Su delibera della Direzione possono essere nominate eventuali Commissioni per affrontare specifiche questioni istituzionali, scientifiche o editoriali. Esse possono avvalersi, dietro autorizzazione della Direzione, di consulenti esterni.

TITOLO V – Bilancio di esercizio e libri sociali

Art. 25 – Bilancio di esercizio
L’anno sociale corrisponde all’anno solare. Il bilancio consuntivo è approvato e depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Per quanto qui non previsto, si rimanda all’art. 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 26 – Libri sociali e registri
La Società deve tenere le seguenti scritture:
– il libro degli associati;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
La Società deve infine tenere il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI – Scioglimento della Società e disposizioni finali

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
La Società può essere sciolta in seguito a deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati ai sensi dell’art. 14.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione del patrimonio sociale, individuando l’ente beneficiario come nel prosieguo precisato.
In caso di scioglimento per qualunque causa della Società, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, previo parere positivo favorevole dell’Ufficio provinciale del Runts di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Trento, 22 dicembre 2023